Uno studente che, oltre ad essere malato di studio, abbia voglia di intraprendere questa impresa dovrà anche essere pronto ad avere a che fare con la complessa burocrazia che si para all’orizzonte di questa nuova legge che le università dovranno applicare.
Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha emesso il primo dei tre decreti previsti per adeguarsi alle leggi europee sulla libera circolazione degli studenti e per il riconoscimento delle attività formative svolte in due corsi differenti. Il decreto 930 del 29 luglio 2022 si rifà al precedente decreto ministeriale 226 del 2021, il quale prescriveva che cosa si poteva fare o no, in caso di frequenza congiunta di due corsi di specializzazione medica o di dottorato.
Il decreto 930 consente la nuova possibilità di iscrizione temporanea a due corsi di laurea, presso due istituzioni diverse, in Italia o all’estero. I corsi ai quali gli studenti si potranno iscrivere devono differenziarsi per almeno i due terzi delle attività formative, e daranno come risultato due titoli di studio distinti.
Probabilmente ci vorrà del tempo prima che tutte le modalità siano accessibili; infatti, il contenuto della legge si rivolge soprattutto agli addetti ai lavori. Le università dovranno predisporre le regole, i dettagli della possibile offerta formativa che prevede l’iscrizione a due corsi universitari, ma in teoria dovrebbe essere già possibile dall’anno accademico 2022/2023.
Sarà consentita:
- l’iscrizione contemporanea a due corsi (se appartengono a classi diverse e si differenziano per almeno due terzi di attività formative), anche presso le istituzioni dell’alta formazione artistica musicale e coreutica, AFAM;
- l’iscrizione contemporanea a un corso di dottorato e un corso di specializzazione medica (ma non è possibile frequentare contemporaneamente due corsi di specializzazione medica);
- l’iscrizione contemporanea a un dottorato di ricerca e un corso di specializzazione non medica (la frequenza contestuale è disciplinata dai regolamenti delle singole università).
Non sarà possibile:
- seguire uno stesso corso di laurea in due atenei differenti;
- iscriversi in contemporanea a due corsi di laurea appartenenti alla stessa classe;
- iscriversi a due corsi di laurea ambedue con frequenza obbligatoria.
Per i medici specializzandi, resterebbero ancora delle limitazioni previste dall’articolo 7 del decreto ministeriale 226/2021.
Gli atenei dovranno adeguarsi alle direttive del Ministero e organizzare i corsi prevedendo le eventuali necessità degli studenti iscritti a due corsi di laurea. Le università potranno attivare la didattica a distanza ma gli esami di profitto saranno comunque svolti in presenza. Chi volesse iscriversi alla doppia laurea dovrà andare sul sito delle università scelte e dovrà verificare i rispettivi regolamenti, dovrà verificare le attività didattiche a distanza e tutti quegli aspetti legati al diritto allo studio, ai benefici eventualmente previsti per un solo corso, agli eventuali obblighi fiscali, alle borse di studio previste per un solo corso su due, e ciò avrà valore per tutto il periodo di contemporanea iscrizione ai due corsi di studio. È confermato l’esonero dal versamento del contributo annuale poiché si applica a tutte e due le iscrizioni.
A questo decreto ne seguiranno due, il primo per stabilire i criteri di iscrizione contemporanea a due corsi ad accesso programmato, e l’ultimo chiarirà le modalità per facilitare l’iscrizione ai corsi di alta formazione artistica. Si augura che il percorso di doppia laurea assicuri competenze spendibili più facilmente e più velocemente sul mercato del lavoro.